Circolari

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 – Attuazione della direttiva 2002/14 che istituisce un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.
Circolare n° 103/2007 » 17.04.2007
Il provvedimento di legge recepisce peraltro quanto già oggetto di accordo nel novembre scorso tra Confindustria e le altre organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con le organizzazioni sindacali, in un avviso comune per la trasposizione, nel nostro ordinamento, della direttiva europea n. 14 dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.
Per quanto concerne il campo di applicazione, il decreto legislativo stabilisce all’articolo 9 (disposizioni transitorie), così come previsto nella direttiva, la graduale applicazione delle disposizioni, in funzione delle seguenti soglie dimensionali:
- fino al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori subordinati;
- dal 24 marzo 2008 nei confronti delle imprese che impiegano complessivamente almeno 50 lavoratori subordinati.
A tali fini, i lavoratori subordinati occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, detto periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
Si precisa inoltre che l'art. 4, comma 1, del decreto demanda al contratto collettivo (cfr. la definizione contenuta all'art. 2 comma 1, lett. g, che è la seguente: "il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"), la definizione di "sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti" dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
Inoltre, in base al disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, che è stata prevista il giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. (cfr. art. 11), ossia il 22 marzo 2007.
Pertanto, l'entrata in vigore del decreto legislativo non comporta immediate conseguenze per le imprese; tuttavia, è opportuno sottolineare che con il d. lgs . n. 25/2007 viene introdotto nell’ordinamento un obbligo di natura legale di informare e consultare i lavoratori, che in precedenza aveva unicamente natura contrattuale.
I commi 3 e 5 dell’articolo 4 definiscono inoltre gli ambiti di applicazione rispettivamente dell’informazione e della consultazione.
Nell’allegare il testo del provvedimento, in relazione al quale restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento, segnaliamo infine l’articolo 7 che introduce significative sanzioni di natura economica alle aziende (da euro 3.000 a euro 18.000) nel caso di violazione dell’obbligo di comunicare le informazioni o di procedere alla consultazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente FISE
R. Carlo Noto La Diega
Circolari recenti
Circolare n° 058/2011
Legge n.183/2010; Collegato lavoro – Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale in materia di contratto a termine.
11.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 051/2011
17 marzo: Festa dell’unità nazionale – 25 aprile: coincidenza con lunedì dell’Angelo. Trattamenti dovuti.
04.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 048/2011
Legge n. 68/1999 - Decreto interministeriale 2 novembre 2010: presentazione prospetto informativo lavoratori disabili - Proroga termini al 15 febbraio.
03.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 040/2011
Assicurazione infortuni – Oscillazione per prevenzione:istanza delle aziende – Rinvio scadenza al 28 febbraio 2011.
28.01.2011 Leggi tuttoCircolare n° 023/2011
Ritardo pagamenti e problematiche connesse - Aggiornamenti - Sentenza Corte dei Conti Reg.Campania n. 2887 del 21/12/2010 responsabilità amministrativa – L. 13/12/2010 n. 220,...
18.01.2011 Leggi tuttoPagina 137 di 185 pagine ‹ First < 135 136 137 138 139 > Last › Pagina precedente Pagina successiva